di Luca Ruggero Jacovella
Sono diversi anni che associazioni di musicisti jazz,
associazioni di autori e noti musicisti, cercano di far riconoscere alla SIAE
il diritto d’autore sull’improvvisazione. Tale diritto viene invece in un certo modo riconosciuto, dal 1982, dalla SACEM francese.
Come è noto, la SIAE riconosce il diritto d’autore sul repertorio ad essa affidato, in particolare sulle composizione fissate attraverso il mezzo della scrittura (salvo deroghe previste dal sopracitato art.33 comma 4 del R.G. per la “musica concreta” o “musica elettronica"). (vedi il Regolamento Generale della SIAE)
Nei concerti e nei “trattenimenti” che coinvolgono artisti/musicisti di area creativa “popular” e jazz, il cui repertorio sia basato su “standards” classici americani e/o canzoni italiane, solo i titoli dei brani depositati entrano in ripartizione (laddove previsto dalle vigenti ordinanze). Tutto il restante materiale creativo interpretativo ed improvvisativo, opera dell’ingegno, non viene in alcun modo considerato. Peraltro, spesso i temi esposti costituiscono solo un “pretesto” per poter poi lungamente improvvisare e creare nuova musica.
Finora non vi è stato alcun esito positivo. L'insuccesso è stato determinato
da una non-considerazione dell'istanza da parte dei grandi autori ed editori (perché in questa innovazione
vedrebbero probabilmente diminuire il valore economico dei temi famosi,
degli standards, degli evergreen), ma
anche forse perché le proposte, finora, mancavano di forti o specifiche argomentazioni
tecnico-giuridiche.
Il problema concettuale principale, è individuare “l’opera”
in una improvvisazione estemporanea, dato che, allo stato attuale, per la
SIAE, l’opera è una partitura di un brano originale e autonomo, che si deposita
in maniera tradizionale.
Negli ultimi anni però sono intervenute delle novità in
campo musicologico ed istituzionale. Vediamo dunque i punti salienti della mia
proposta per il riconoscimento del diritto sull’improvvisazione:
1) Una
revisione e una attualizzazione dell’Art. 33 comma 4 del Regolamento
Generale della SIAE, estendendo la possibilità del deposito tramite
registrazione sonora anche alla musica jazz ed alle “musiche improvvisate ed audiotattili”, così come già previsto
per la “musica concreta”. Il Consiglio di Gestione può inoltre
stabilire che tale deposito avvenga per via telematica (Art. 21 R.G.).
2) Una
revisione dell’Art 3 comma 4 dello
stesso R.G., che impedisce all’associato di vantare diritti per
utilizzazioni anteriori alla data di dichiarazione delle opere. Ciò in quanto l’improvvisazione
creativa non può, per definizione, essere pre-vista e depositata prima della
propria nascita.
3) Il
recepimento del Decreto Ministeriale emanato dal M.I.U.R. il 3 Luglio 2009,
nel quale si individuano, fra le aree disciplinari, le “discipline interpretative del jazz, delle musiche improvvisate e
audiotattili”, dal quale ne deriva, per conseguenza logica, il
riconoscimento del diritto d’autore sulle improvvisazioni creative quali opera
dell’ingegno. Già l’art. 2 comma 2 della L.d.A . prevede la protezione
delle “variazioni musicali costituenti di
per sé opera originale”.
Come è noto, la SIAE riconosce il diritto d’autore sul repertorio ad essa affidato, in particolare sulle composizione fissate attraverso il mezzo della scrittura (salvo deroghe previste dal sopracitato art.33 comma 4 del R.G. per la “musica concreta” o “musica elettronica"). (vedi il Regolamento Generale della SIAE)
Nei concerti e nei “trattenimenti” che coinvolgono artisti/musicisti di area creativa “popular” e jazz, il cui repertorio sia basato su “standards” classici americani e/o canzoni italiane, solo i titoli dei brani depositati entrano in ripartizione (laddove previsto dalle vigenti ordinanze). Tutto il restante materiale creativo interpretativo ed improvvisativo, opera dell’ingegno, non viene in alcun modo considerato. Peraltro, spesso i temi esposti costituiscono solo un “pretesto” per poter poi lungamente improvvisare e creare nuova musica.
Da alcuni anni esistono impianti
musicologici riconosciuti e documenti ufficiali del Ministero dell’Istruzione e
dell’Università che stabiliscono i termini inequivocabili della pratica e della
disciplina dell’improvvisazione in una dimensione denominata “audiotattile”. Tale approccio
estemporaneo alla creazione dell’opera musicale, comune alle musiche popular e
jazz, non è fissabile con la tradizionale notazione musicale (tanto più se
frutto di performance collettive nelle quali vige la prassi dell’interazione
creativa), ma viene “cristallizzata” unicamente attraverso la registrazione
video-fonografica. È il supporto sonoro, quindi, ad assumere il ruolo di “codificatore”
dell’opera, non solo a livello sintagmatico di sequenza di altezze di suoni, ma
soprattutto in relazione a una serie di
qualità estetiche “sub-sintattiche” fortemente caratterizzanti (l’inflessione,
il timbro, lo swing, il groove ritmico, l’impasto sonoro collettivo, ecc.).
Il nuovo Regolamento Generale
della SIAE introduce, peraltro, all’Art.
3 comma 4, un veto che va nel senso diametralmente opposto alla presente
istanza: “l’Associato non può vantare
alcun diritto in ordine alla ripartizione e liquidazione dei proventi per
utilizzazioni anteriori alla data di dichiarazione delle opere …”. E’ evidente che un’opera creativa di tipo
improvvisativo sia “non-pre-vedibile”, che abbia uno svolgimento
temporale, e che quindi il presupposto
cogente, ai fini della propria esistenza stessa, sia la non reversibilità
temporale! Tale opera nasce, a
differenza delle opere composte e scritte, unicamente nel “qui ed ora” dell’azione
creativa, e si fissa testualmente un attimo dopo attraverso la registrazione
audio o video tramite processi di “codifica neoauratica”.
Inoltre, il Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca (M.I.U.R.), con Decreto Ministeriale del 3 Luglio 2009, stabilisce i settori artistico-disciplinari
con relative declaratorie.
Fra le Aree disciplinari indicate in Tabella B, troviamo: Discipline interpretative del jazz, delle
musiche improvvisate e audiotattili (avente 13 settori). Nella “declaratoria”
è scritto:
“(…) Le peculiari esigenze poste dalla creazione
musicale estemporanea orienteranno la promozione delle specificità del
performer creativo, in un contesto espressivo in cui vige la preminenza del
gesto sul testo.“
Abbiamo, quindi, da un lato i
Conservatori musicali italiani che laureano migliaia di performer creativi operanti
nella creazione estemporanea in “un
contesto espressivo in cui vige la preminenza del gesto sul testo”, e
dall’altro lato la SIAE (ente pubblico economico a base associativa) che non
riconosce come opere dell’ingegno tali
creazioni perché, stando al regolamento attuale, non posseggono lo status di
“opera” tutelabile, in quanto non fissate visivamente su spartito e non
depositate. L’errore di base è nell’applicare regole e prassi derivanti dalla
tradizione scritta occidentale alle musiche audiotattili, che si sviluppano nel
focus ideativo-creativo secondo una medialità somato-psichica e contestuale, ed
il cui “testo” è la registrazione sonora o visiva.
E il momento di colmare questo anacronistico
vuoto concettuale del regolamento SIAE, e risolvere la dicotomia di concezione
epistemico-musicologica fra il Ministero dell’Istruzione e l’ente pubblico
economico deputato alla protezione e all’esercizio di intermediazione del diritto
d’autore.
La società consorella francese della SIAE, la SACEM, dal 1982 riconosce un diritto economico sull’improvvisazione, prevedendo un “programma musicale” con il campo “Noms des arrangeurs, des improvisateurs de
jazz”. Il limite di questa soluzione risiede nella non identificazione e oggettivazione di un'opera (infatti viene riconosciuto in virtù di un albo speciale e a prescindere dall'effettivo risultato musicale); il vantaggio è rappresentato invece dalla facile applicazione del sistema ad ogni singolo concerto.
In concreto, si propone di poter
depositare le improvvisazioni creative (il “corpus
mysticum”) tramite semplice trasmissione elettronica postuma di file audio
registrato live, oggi facilmente realizzabile anche con qualsiasi cellulare. O,
in alternativa, anche attraverso il deposito tradizionale del supporto sonoro
(CD).
Sul programma musicale, e nel
deposito rituale del file, dovranno essere indicati i nominativi di tutti gli
autori partecipanti alla creazione, ed il titolo dell’opera estemporanea.
Si specifica che nulla andrebbe a
ledere l’integrità e l’autonomia del brano esposto ed elaborato dal quale ha
avuto inizio l’opera creativa improvvisata. Due titoli e due opere ben
distinte: la prima, rappresentata dal brano “di repertorio” già tutelato, e
la seconda, nata durante la performance dall’espressione creativa dell’ingegno
umano.
L’UNESCO ha istituito dal 2012 la “Giornata Internazionale del Jazz” quale “mezzo di comunicazione che trascende le differenze di razza, religione,
etnia o nazionalità. Appartiene al mondo ed è un formidabile strumento di
dialogo interculturale, di unificazione e di coesistenza pacifica”. E’ quindi quanto mai opportuno che la SIAE riconosca
il jazz proprio attraverso le specifiche peculiarità intrinseche che lo caratterizzano.
E’ singolare, in conclusione, che la parola “jazz” non sia nemmeno citata nel Regolamento Generale della Società Italiana Autori ed Editori.
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E’ singolare, in conclusione, che la parola “jazz” non sia nemmeno citata nel Regolamento Generale della Società Italiana Autori ed Editori.
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Luca Ruggero Jacovella - 2013
In questo capolavoro di Coltrane possiamo notare come il tema di Summertime sia riconoscibile, ma interpretato molto personalmente, all'incirca per un minuto all'inizio e un minuto alla fine. 2 minuti quindi su un totale di 11 minuti e 30 secondi di opera registrata:
In questo capolavoro di Coltrane possiamo notare come il tema di Summertime sia riconoscibile, ma interpretato molto personalmente, all'incirca per un minuto all'inizio e un minuto alla fine. 2 minuti quindi su un totale di 11 minuti e 30 secondi di opera registrata:
Sotto, il programma musicale SACEM:
Importante aggiornamento riguardo l'articolo di sopra:
RispondiEliminaè stato sostanzialmente raggiunto l'obiettivo dell'appello, in quanto dal dicembre 2016 la SIAE ha finalmente predisposto il deposito online e tramite registrazione audio per le musiche audiotattili (ovvero le musiche "altre" rispetto alla musica categorizzata dalla Siae come "seria", genere che, insieme alle elaborazioni di opere di pubblico dominio, richiede il deposito dello spartito scritto).
Ecco dunque il comunicato da me pubblicato su Change.org:
https://www.change.org/p/appello-per-il-riconoscimento-del-diritto-d-autore-sulle-improvvisazioni-creative-recepimento-del-decreto-m-i-u-r-del-3-luglio-2009/u/19488887?recruiter=57891878&utm_source=share_update&utm_medium=facebook&utm_campaign=facebook_link