La seguente proposta è stata presentata in data 18 Febbraio 2015 alla 7a Commissione del Senato della Repubblica:
Proposta
di introduzione del
“DIRITTO
DI ESTEMPORIZZAZIONE”
(Equo
compenso – Diritti Connessi)
Elaborata
da Luca Ruggero Jacovella per SOS MUSICISTI
Presentazione:
L’elaborazione di uno
speciale e nuovo diritto connesso per gli “artisti interpreti esecutori” nasce
dall’urgenza di compensare adeguatamente una specifica attività della musica
dal vivo, altamente creativa e generatrice di opere dell’ingegno tangibili, ma
non contemplata dalle vigenti normative, in quanto risalenti a periodi
antecedenti l’uso preponderante degli smartphone con applicazioni multimediali.
Lo studio della moderna scienza musicologica (specificatamente la “teoria
della formatività audiotattile”), già recepita dal MIUR attraverso Decreti Ministeriali che hanno
rinominato ad hoc i dipartimenti di
studio nei Conservatori musicali, ha evidenziato l’anacronistica lacuna
normativa oggetto del presente documento.
Il performer che si
esibisce dal vivo in contesti musicali-stilistici ed espressivi di tipo “popular” e “jazz” (termini molto diffusi
per le quali però la corretta indicazione tassonomica è “musiche audiotattili”), “estemporizza” dei modelli figurali/astratti
di opere (spartiti a “basso potenziale informativo”, o modelli mnemonici),
creando sul momento (ex-tempore)
l’opera sonora non scritta.
Tale realizzazione udibile non può essere mai
uguale alla precedente, e mai ripetuta in maniera identica. Ciò a prescindere
dal livello tecnico e dal valore artistico soggettivo.
Lo spartito in commercio di "Nel blu dipinto di blu" |
Il
pubblico, come dimostrato da un nostro sondaggio
(vedi grafici allegati), ha una evidente abitudine, ormai consolidata, a
filmare la quotidianità, ed in particolar modo, ancor più, le performance
artistiche, spesso condividendole in tempo reale sui social network.
Tale azione, “fissa” de facto l’opera sonora estemporizzata, conferendole statuto
testuale inamovibile, reificandola come la scrittura.
Il file multimediale,
ancorchè realizzato amatorialmente e senza scopo di lucro, viene sovente
diffuso in maniera virale, e diventa surrogato e sostituto di un’opera dell’artista
acquistata in maniera ordinaria. Una sorta di “appropriazione” di un momento
artistico irripetibile. Questa “cattura” dell’opera estemporanea non è
ovviamente controllabile, non è possibile inibirla da parte del performer o del
titolare del locale, e determina una certa diminuzione di entrate economiche
dell’artista per mancate vendite di lavori discografici, e per una fruizione
sempre più decontestualizzata (“casalinga”) dell’evento spettacolistico.
La legge sull’equo
compenso fa sì che vengano ogni anno raccolti circa 117 milioni di euro per
“copia privata” da SIAE, prelevandoli alla fonte sulle vendite di dispositivi
dotati di memorie, e distribuiti poi (come compensazione per i minori introiti
derivati da riproduzione delle opere) tra autori, produttori, interpreti ed
esecutori di videofonogrammi “prodotti” e commercializzati, editori, e da SIAE stessa per l’attività di raccolta.
Del tutto non considerati,
quale anello debole della filiera, i musicisti performer che diffondono dal
vivo le opere dell’ingegno attraverso il loro apporto creativo, generativo di
testualità, in una mediazione psico-fisica, scientificamente individuata col
termine di “Principio Audiotattile”.
Il
sondaggio informale lanciato da SOS Musicisti:
Nei due grafici sono
rappresentate le risposte di un campione di musicisti ad un sondaggio informale
somministrato su facebook con strumenti Google Drive (I risultati completi sono
a disposizione per essere analizzati).
Riassumendo, il 99% degli intervistati afferma di essere
stato filmato dal pubblico durante le esibizioni dal vivo; e l’88% di aver
ritrovato il video di una propria esibizione su youtube:
Schema
logico – giuridico e scientifico del “Diritto di Estemporizzazione”:
- Considerata la Direttiva Europea 92/100/CEE;
- Visto il D.Lgs. 16 novembre 1994, n. n. 685, di attuazione della Direttiva 92/100/CEE (diritti connessi al diritto d’autore in materia di proprietà intellettuale, il quale ha riformato la l.d.a. attribuendo anche agli artisti diritti esclusivi di utilizzazione economica relativi alla fissazione della propria interpretazione o esecuzione);
- Considerato il decreto legislativo di recepimento della Direttiva 29/2001 del 29 aprile del 2003, inerente l’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione;
- Considerato che La legge sul diritto d’autore dedica agli artisti interpreti ed esecutori gli articoli da 80 a 85, e li identifica come “gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque modo opere dell’ingegno, siano esse tutelate o di dominio pubblico” (art. 80 l.d.a.);
- Considerato l’art. 80 comma 2 novellato, che riconosce agli artisti, indipendentemente dalla eventuale retribuzione spettante per le loro prestazioni artistiche dal vivo, tra gli altri i diritti esclusivi di:
- autorizzare la fissazione delle loro prestazioni artistiche;
- autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, della fissazione delle loro prestazioni artistiche;
- autorizzare la comunicazione al pubblico, in qualsivoglia forma e modo, ivi compresa la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, delle proprie prestazioni artistiche dal vivo, nonché la diffusione via etere e la comunicazione via satellite delle prestazioni artistiche dal vivo, a meno che le stesse siano rese in funzione di una loro radiodiffusione o siano già oggetto di una fissazione utilizzata per la diffusione. Se la fissazione consiste in un supporto fonografico, qualora essa sia utilizzata a scopo di lucro, è riconosciuto a favore degli artisti interpreti o esecutori il compenso di cui all’art. 73; qualora non sia utilizzata a scopo di lucro, è riconosciuto a favore degli artisti interpreti o esecutori interessati l’equo compenso di cui all’art. 73-bis;
- autorizzare la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, delle fissazioni delle proprie prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni; (ecc ….);
- Considerato l’avvento dei primi Iphone Apple, nell’anno 2007, come “smartphone” di massa, e dotati di dispositivi multimediali di videoregistrazione e di immediata condivisione sui social network (youtube, facebook, twitter, ecc …); prendendo atto quindi che le leggi, i Decreti e le Direttive sono tutte state concepite in data antecedente alla immissione sul mercato degli smartphone e al loro utilizzo diffuso;
- Considerata la circostanza che l’utilizzo di smartphone con applicazioni multimediali, da parte del pubblico, avviene ormai regolarmente durante concerti, spettacoli e trattenimenti al fine di filmare, condividere in tempo reale, e pubblicare sui social network le prestazioni artistiche (uso che non è possibile controllare o limitare da parte dei performer impegnati nello svolgimento del loro lavoro) (vedi esiti sondaggio);
- Considerata la Legge che reca “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura…” (testo coordinato 31.05.2014 n° 83 , G.U. 30.07.2014), nella quale si liberalizza l’uso di dispositivi fotografici per riprodurre e divulgare i beni culturali (“foto libere nei musei”), quale presa d’atto dell’uso di tali dispositivi anche nella quotidianità della fruizione artistica;
- Visto il Decreto del MIBACT che ha sancito gli adeguamenti dei compensi per copia privata - DECRETO 20 giugno 2014 (Determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi ai sensi dell’art. 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633. (14°05171) (GU n.155 del 7-7-2014) );
- Considerata l’entità dei compensi per copia privata raccolti da SIAE pari ad € 117.500.000 come da bilancio preventivo 2015, pubblicato dallo stesso ente;
- Considerata la nozione della “teoria di formatività audiotattile” del musicologo Vincenzo Caporaletti, delineata dal 2000 attraverso numerose pubblicazioni riconosciute dalla comunità scientifica e recepita da Decreti del MIUR[1]: il performer “estemporizza”[2] un’opera musicale annotata dall’autore con testo notazionale a “basso potenziale informativo”, decodificandola e ricodificandola in fase poietica (strategia creatrice) attraverso il proprio apporto intellettuale, artistico, e pisco-fisico, e così facendo forma il testo dell’opera sonora udibile (funzione costitutiva). L’opera sonora, così costituitasi, viene cristallizzata e resa tangibile (statuto testuale) attraverso la fono-video fissazione (cd. “codifica neoauratica”). La performance creativa del cd. “artista interprete esecutore” (art 80 L 633/41), attraverso la registrazione audio-video, viene perciò reificata nello stesso senso della scrittura, trasponendola dalla sfera dell’evenemenzialità a quella dell’oggettualità.
- Considerati due Decreti Ministeriali che, recependo la “teoria di formatività audiotattile”, hanno modificato gli indirizzi di studio e le denominazioni dei dipartimenti:
- Decreto Ministeriale 483 del 22/01/2008 del Ministero dell'Università e della Ricerca (MIUR);
- Decreto Ministeriale del 3/07/2009 emanato dal Ministero dell'Università e della Ricerca, nel quale si individuano, fra le aree disciplinari, le “discipline interpretative del jazz, delle musiche improvvisate e audiotattili”
- Considerato l’art 27 c.2 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, che recita: “Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore”;
Tutto
ciò premesso e considerato,
SI RICHIEDE INTERVENTO LEGISLATIVO
atto ad ampliare la tutela economica per i diritti connessi degli “artisti
interpreti esecutori”, prevedendo l’equo compenso per utilizzazioni non a scopo
di lucro (art 73-bis l.d.a.) anche per le fissazioni di “estemporizzazioni” rese
da performer firmatari dei programmi musicali SIAE obbligatori (mod.107) nello
specifico ambito dei “Permessi per
Spettacoli e Trattenimenti” di tipo cd. “Trattenimenti/già Concertini” e cd. “Spettacoli di musica jazz”.
Tali
compensi andranno ad essere individuati, e regolati attuativamente, tra gli
importi complessivi che la SIAE incassa ogni anno, per legge, dai produttori di
dispositivi elettronici, per l'eccezione di "copia privata" (art. 71 - septies l.d.a.).
Nel contempo, si ritiene necessaria una revisione/abolizione dell’art. 85 bis del TULPS (articolo aggiunto dall'art. 21 del Decreto Legislativo 16 marzo 2006, n.140) in quanto insostenibile nell’epoca degli smartphone e dei social network.
Nel contempo, si ritiene necessaria una revisione/abolizione dell’art. 85 bis del TULPS (articolo aggiunto dall'art. 21 del Decreto Legislativo 16 marzo 2006, n.140) in quanto insostenibile nell’epoca degli smartphone e dei social network.
(Luca
Ruggero Jacovella - 2015)
[1]
Decreto Ministeriale emanato dal M.I.U.R. il 3 Luglio 2009, nel quale si
individuano, fra le aree disciplinari, le “discipline
interpretative del jazz, delle musiche improvvisate e audiotattili”
[2]
“Estemporizzazione” : forma del processo costitutivo di
codifica testuale nelle musiche in cui agisce il Principio Audiotattile
(Caporaletti, I Processi improvvisativi nella musica, Lim, 2005)
"Il Diritto di Estemporizzazione" di Luca Ruggero Jacovella è distribuito con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale.
E' una proposta di legge necessaria. Non è giusto che la gente continui indisturbata a riprendere e registrare i musicisti e divulgare su youtube senza il consenso dell'interessato.
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