lunedì 14 gennaio 2019

Replica a Midj su "DIRITTO DI IMPROVVISAZIONE"



A seguito del parere espresso dall’Associazione Musicisti Italiani di Jazz – Midj riguardo alla vexata quaestio del “DIRITTO DI IMPROVVISAZIONE”, ed in particolare in riferimento a mie ricerche pubblicate nel saggio “La teoria delle musiche audiotattili e il diritto d’autore. Una revisione paradigmatica”, di Vincenzo Caporaletti e Luca Ruggero Jacovella, apparso sulla Rivista di Diritto delle Arti e dello Spettacolo n. 2/2017, Pm Edizioni, ritengo di dover replicare a Midj per l’interesse suscitato dalla materia e per confermare un principio.     
Oggetto del dibattito è, comunque, unicamente il “diritto di improvvisazione” (termine che, vedremo, non avrebbe nemmeno ragione di essere, se non per semplificare una specificità) e la sua applicabilità, e non la “Teoria della Formatività Audiotattile”, modello scientifico ormai recepito e studiato nel mondo
, ideato dal Prof. Vincenzo Caporaletti, e che in questo dibattito ha costituito esclusivamente la piattaforma generale su cui impostare la discussione comparata tra musicologia e diritto d’autore.
Formulerò dei commenti passo per passo:
Midj:
“Il nostro parere sul "diritto di improvvisazione"
Letto l’articolo di Vincenzo Caporaletti e Luca Ruggero Jacovella dal titolo “La teoria delle musiche audiotattili e il diritto d’autore. Una revisione paradigmatica.” riteniamo di dover effettuare delle precisazioni in merito al riconoscimento del diritto d’autore in favore del musicista improvvisatore o più precisamente sul processo di riconoscimento del diritto di improvvisazione, ad oggi ancora inesistente, essendo stati chiamati in causa nello stesso articolo ed essendo state riportate informazioni non veritiere e comunque ancora in via di definizione e/o perfezionamento.         
LRJ:
Sembra che l’Associazione Musicisti di jazz non sia a conoscenza del fatto che addirittura dall’anno 1865 la legge italiana menzionava la pubblicazione dell’improvvisazione tra i diritti spettanti all’autore (nota 55 a pag. 24 del saggio citato). È una previsione esplicitamente confermata anche nel R.D. del 1925 (“la trascrizione delle improvvisazioni”, verbatim) e poi implicitamente contenuta nella legge tuttora in vigore, la n.633 del 1941. “Le improvvisazioni si dissolvono, dunque, nelle categorie delle opere protette” (A.Giannini, La tutela delle improvvisazioni, in “Il diritto d’autore IDA”, 1951).
La fonte appena citata è particolarmente autorevole perché si tratta di una storica pubblicazione sul diritto edita dalla SIAE stessa. Ciò significa, quindi, che le improvvisazioni sono ovviamente sempre tutelate dalla legge quali opere dell’ingegno (“l’improvvisazione non individua una categoria di opere ma il momento ed il modo della creazione dell’opera”, Giannini 1951). È quindi un’affermazione contraria al dettato legislativo scrivere, come fa Midj, “…processo di riconoscimento del diritto di improvvisazione, ad oggi ancora inesistente”. Se ne traggano le debite conclusioni.
Midj:
“In primo luogo, come associazione, riteniamo di dover sollevare un piccolo appunto critico su quanto sostenuto nell’articolo e di evidenziare delle inesattezze. Ciò per evitare di creare falsi presupposti e/o stimolare attività che nulla hanno a che vedere con il riconoscimento del cosiddetto “diritto di improvvisazione”. 
Recentemente la Siae ha offerto la possibilità, per i propri associati e mandanti, di effettuare il deposito delle loro opere da affidare in tutela a mezzo della registrazione fonografica.
In altri termini, l’autore che intende affidare alla Siae un’opera tutelabile, secondo la previsione del combinato disposto di cui agli art.li 2,3 e 4 della legge sul diritto d’autore, oltre al deposito tradizionale in formato cartaceo può optare per il deposito del brano in formato digitale.       
Questa modalità è stata introdotta per semplificare il deposito delle opere e non per altre finalità.
L’interpretazione suggerita dagli autori dell’articolo, qui riprodotto in stralcio (1), attribuisce alla modalità digitale introdotta una sorta di riconoscimento e tutela di una registrazione fonografica, sia essa improvvisazione e/o opera creata estemporaneamente.
In altre parole gli autori del saggio sembrano affermare che la Siae, con tale metodologia, abbia formalmente riconosciuto il diritto d’autore per le musiche improvvisate che siano cristallizzate nella registrazione digitale ma così non è.      
La Siae, almeno fino ad oggi, non ha riconosciuto né formalmente né in via di fatto alcun “diritto di improvvisazione”.        
La modalità del deposito dell’opera in formato digitale è meramente “alternativa” a quella cartacea e mai potrebbe portare ai risultati a cui invece si giunge nel saggio.”
LRJ:
La modalità del deposito di opere a mezzo della registrazione fonografica, novità introdotta dalla SIAE nel dicembre 2016, rappresenta una vera e propria “rivoluzione copernicana”, ed è incomprensibile come in questa discussione venga banalizzata e sottostimata.
Posto che qualsiasi invenzione, nata per un determinato intento, possa poi essere utilizzata al di là delle originarie finalità (pensiamo a internet, nato solo come protocollo di comunicazione militare; alla tecnologia blockchain, nata per le cryptovalute e oggi già impiegata per innumerevoli finalità tra cui anche la raccolta dei diritti d’autore, ecc.), bisogna notare che il nuovo Regolamento Generale Siae, del quale la nuova modalità di deposito opere è diretta emanazione (art. 33 c.4), per quanto attiene alla modalità telematica rovescia totalmente il paradigma precedente.    
Prima del dicembre 2016 la musica “altra” (leggera, jazz, ecc.) era comunque considerata trascrivibile, e perciò veniva reso obbligatorio depositare l’opera trascritta su pentagramma, mentre la musica classificata come “seria” (musica da camera, sinfonica, musica concreta ed elettronica) godeva di eccezioni, per cui era consentito il deposito a mezzo della registrazione audio. A seguito della intervenuta novità, per la (sola) procedura online è ora finalmente previsto l’esatto contrario! Ovvero, le musiche “altre” (scientificamente classificabili come “musiche audiotattili”) possono essere depositate anche solo per tramite della loro registrazione sonora, mentre la musica “seria” (terminologia in uso Siae, derivante da Adorno) richiede obbligatoriamente la partitura tradizionale. Così com’è più razionale che sia, sulla base dei processi formativi ampiamente descritti nella “Teoria audiotattile” alla quale si fa riferimento.  
Abbiamo assistito, dunque, ad un netto cambio di scena (specifica riforma regolamentaria), verificandosi esattamente ciò  che il sottoscritto aveva richiesto alla Siae attraverso un appello pubblico diffuso nel 2013 (appello, peraltro, controfirmato da centinaia di artisti, tra cui la prima Presidente Midj, Ada Montellanico, con firma apposta in data 13.01.2014).      
Nel dicembre 2016, finalmente, si è passati dalla generica tutela di legge per le improvvisazioni (quali opere dell’ingegno da individuarsi tra le categorie di opere protette) ad una possibilità concreta: poter ritualmente depositare un’opera creata durante la performance stessa attraverso la sua registrazione sonora,  maturandone il relativo diritto d’autore.         
“La Siae, almeno fino ad oggi, non ha riconosciuto né formalmente né in via di fatto alcun “diritto di improvvisazione”, afferma Midj, ma, come ho dimostrato nel paragrafo precedente, il diritto dell’autore che improvvisa è da sempre già riconosciuto (ed ora concretamente attuabile). La Siae non deve riconoscere altro, a livello di diritto d’autore (fermo restando che è, però, facoltà dell’ente stesso elargire maggiorazioni o provvidenze speciali a talune categorie).   
Questa importante e paradigmatica novità non circoscrive il campo di applicazione al jazz e alle musiche improvvisate, ma si immaginino le possibilità che apre anche alla world music, nella nostra società sempre più multietnica…

Midj: “E così per verificare se l’interpretazione fornita dagli autori del saggio possa avere un fondamento – e quindi possa essere legittima l’utilizzazione del deposito digitale per la musica improvvisata – e, di contro, per verificare se sussistono i presupposti perché di tale pratica possa essere fatto un utilizzo illegale, occorre innanzitutto effettuare una ricostruzione in termini prettamente giuridici.  
La musica totalmente improvvisata o più semplicemente la musica avente carattere creativo istantaneo potrebbe essere astrattamente ritenuta tutelabile dal diritto d’autore in quanto avente le caratteristiche di cui all’art. 1 legge autore e come tale, il suo autore potrebbe affidare alla Siae il mandato per la tutela prevista dalla legge sul diritto d’autore.
Tuttavia, proprio per il suo carattere totalmente improvvisato, difficilmente il brano potrebbe essere riprodotto una seconda/terza volta; con la conseguenza che la tutela potrebbe non essere di fatto praticabile e, quindi, potrebbe esaurirsi nell’unica volta in cui il brano è stato suonato e registrato (ad esempio in occasione di un concerto).
Questo non può essere considerato un riconoscimento alla musica improvvisata ma più semplicemente il riconoscimento del diritto d’autore di un’opera totalmente improvvisata.
Affermare che, tramite il deposito in formato digitale dell’improvvisazione, la Siae riconosca, tuteli e ricompensi gli autori della musica improvvisata porta fuori strada ed ha come unica conseguenza quella di avallare il deposito digitale di ogni brano improvvisato durante un concerto al solo fine di incassare il relativo emolumento economico per l’esecuzione.
Il brano improvvisato, si chiarisce, viene trattato al pari di un opera tutelata dal diritto di autore e per questo si matura il relativo diritto di pubblica esecuzione ma è e sarà solo per una volta.         
È facilmente intuibile che l’improvvisazione all’interno di uno stesso brano sarà diversa ogni volta che la si suona. Interpretare il deposito digitale come legittimazione del diritto di improvvisazione produrrebbe esclusivamente un continuo ricorso allo strumento del deposito – anche a breve distanza di tempo – per la maturazione di un solo emolumento economico – quello corrispondente alla esecuzione/registrazione del concerto. Ogni improvvisazione, anche di uno stesso brano, dovrebbe essere registrata perché, per ovvie ragioni, completamente diversa dalla precedente.      
Ipotizzando invece che la registrazione dell’improvvisazione ed il contestuale deposito in formato digitale, attribuisca il diritto/ emolumento anche per le future esecuzioni improvvisate senza che sia necessario effettuare ulteriori depositi delle registrazioni (ad esempio ogni volta che eseguo un blues in F, nel programma di sala indico il brano registrato in precedenza), ci si ritroverebbe di fronte ad una dichiarazione infedele del programma di sala, con conseguente applicazione di sanzioni pecuniarie ed, in caso di reiterazione, l’apertura di un procedimento disciplinare.”
LRJ:
In questo passaggio, Midj, contrariamente a quanto asserito all’inizio, afferma che la musica improvvisata “potrebbe essere astrattamente ritenuta tutelabile dal diritto d’autore”. Abbiamo visto, invece, come la tutela non sia affatto “astratta”: non solo è stata contemplata da sempre, pur genericamente, ma, ora, essa è divenuta concretamente attuabile. Tuttavia, Midj pone il problema, oggettivamente esistente, della ripetibilità o meno dell’improvvisazione. E’ utile sapere, a tal fine, che l’intera storia del jazz abbonda di casi di improvvisazioni preparate, o riutilizzate, o riadattate per far nascere nuove opere e canzoni con testo (per questo fenomeno, André Hodeir coniò nel 1953 la denominazione di “improvvisazione simulata”, componendo anche un lavoro jazzistico, Anna Livia Plurabelle, in cui ne dà dimostrazione; vi sono centinaia di studi in merito, tra cui pionieristico quello di W. Knauer, "Simulated Improvisation" in Duke Ellington's "Black, Brown and Beige" o quelli ormai classici di Vincenzo Caporaletti sui breaks di Charlie Parker in “Night In Tunisia”). Si tratta dunque di feconde e libere scelte espressive e performative degli artisti, che comunque contrastano totalmente con le affermazioni dogmatiche del testo in esame.        
C’è da dire, anche, che non si tiene conto dell’uso massivo della registrazione video-sonora, addirittura trasmessa in diretta social, effettuata dal pubblico stesso (la riproducibilità tecnica).         
La tutela delle nostre più rappresentative opere improvvisate, non ha, dunque, solo la finalità di maturare una parte dei diritti d’autore legittimamente spettanti per la creazione intellettuale e il suo contestuale sfruttamento durante le pubbliche esecuzioni, ma anche quella della tutela vera e propria (prova di paternità) nei confronti di appropriazioni indebite e di utilizzazioni non autorizzate (mi preme ricordare la disinibita prassi social-web della condivisione di contenuti protetti e non su qualsiasi piattaforma e con potenziali infiniti fruitori).
Midj:
“Quanto riferito potrebbe valere solo per le musiche totalmente improvvisate perché per le improvvisazioni eseguite dopo l’esposizione del tema (come nella esecuzione jazzistica) non potrebbe comunque esserci alcuna tutela, a meno che non si commetta un illegittima/illecita attribuzione di opera.       
Come avviene nella musica jazz, infatti, l’improvvisazione che segue l’esposizione del tema/standard è sempre frutto dell’opera creativa dell’esecutore ma la legge non appresta alcuna tutela come opera originale in quanto andrebbe a pregiudicare i diritti dell’autore dell’opera da cui l’improvvisatore ha preso spunto (tema dello standard e sequenza armonica). Per essere estremamente pratici, nella registrazione di un concerto live, nella fase di deposito del brano in formato digitale non potrò eliminare il tema eseguito – sicuramente di altro autore – lasciando la sola improvvisazione di cui effettivamente ne sono l’autore.        
In tal caso commetterei un illecito civile perseguibile anche sotto il profilo penale.
Da quanto appena esposto si deduce l’impossibilità giuridica di ritenere che, con l’introduzione della modalità digitale delle opere tutelate dal diritto d’autore, la Siae abbia riconosciuto il diritto di improvvisazione
.         
LRJ:
Queste affermazioni non sembrano disporre di alcun riferimento normativo.
E’ invece proprio la Siae ad affermare l’esatto contrario, attraverso l’articolo scritto da Gaia Mari del Centro Studi Giuridici Siae su Vivaverdi del 2007 n. 85. Cito testualmente:
 
La Sezione Musica della Siae accetta, in ogni caso, in deposito le improvvisazioni jazz ritualmente dichiarate e prodotte che vengono, solitamente, indicate nell’ambito del repertorio del rispettivo autore con numeri progressivi (ad es: “Improvvisazione 15”) senza, ovviamente, alcun riferimento all’opera originale dalla quale hanno tratto spunto. All’atto dell’accettazione in deposito gli Uffici della Siae, ovviamente, non procedono ad alcuna verifica di merito di talché l’avvenuto deposito dell’opera presso la Siae sarebbe del tutto ininfluente nel caso in cui venisse successivamente contestata l’originalità dell’improvvisazione jazz rispetto all’opera base.”      
         

Il problema dell’originalità è il vero ed unico nocciolo della questione, ma la determinazione della presenza o meno di un quid novi, richiesto dalla legge a tutela delle opere dell’ingegno (e pur sempre in senso soggettivo), spetta unicamente al Giudice in caso di procedimento giudiziale (se ne parla infatti sempre nei casi di plagio), e non alla Siae. E’, tuttavia, una questione che attiene alla moralità dell’autore: come nella composizione scritta, anche nell’improvvisazione si possono prescegliere e affidare alla tutela di una società di collecting le opere che al meglio rappresentano la propria cifra creativa. Anzi, è proprio attraverso l’editing e la reversibilità temporale esercitabile a mezzo del fonogramma sul quale è fissata l’opera improvvisata che la stessa acquisisce il medesimo statuto ontologico dell’opera composta (come dimostra il concetto di “codifica neo-auratica secondaria” elaborato da V. Caporaletti)..          
Peraltro, la prassi tema/soli/tema, da Midj individuata quasi come un feticcio, è solo una tra le infinite e caleidoscopiche strategie espressive adottate dalla creative music.   

Midj: “Sotto il profilo squisitamente tecnico ed in base alla vigente normativa, non è possibile poter ritenere riconosciuta l’improvvisazione al pari di una vera e propria opera dell’ingegno, almeno per l’improvvisazione intesa nel senso jazzistico; occorrerebbe una norma ad hoc che possa integrare gli art.li 1,2, e 4 della legge sul diritto d’autore (2).
Di qui la necessità, nella speranza di un intervento legislativo, di intervenire sulla normativa attuale al fine di ottenere una sorta di riconoscimento dell’improvvisazione jazz utilizzando il modello francese in vigore da oltre un ventennio.     
Midj, espressione e portatore di interessi dei musicisti di jazz, ha affrontato il problema senza suggerire sotterfugi e/o espedienti per ottenere il riconoscimento economico di fatto dell’improvvisazione, chiedendo alla Siae l’apertura di un tavolo di confronto per ottenere il riconoscimento del diritto di improvvisazione jazz passando prima per il riconoscimento della categoria dell’improvvisatore (al momento unica possibile).          
Al pari del modello francese si chiede alla Siae di riconoscere un’ulteriore categoria di associati cui apprestare tutela ed elargire indennità economiche: quella degli improvvisatori.
Se non sarà possibile ottenere un intervento legislativo (se ne parla da un ventennio senza alcun risultato) che possa riconoscere il diritto di improvvisazione e cioè riconoscere l’improvvisazione al pari di una vera e propria opera dell’ingegno, sarà allora proficuo spostare l’attenzione sulla persona dell’improvvisatore, attribuendo allo stesso, invece che alla sua opera, un’indennità economica ogni volta che in cui improvvisa.
MIDJ
Il Presidente Simone Graziano  
Il Vicepresidente Giovanni Taglialatela”
LRJ:
Qui purtroppo siamo di fronte ad un esempio di autoflagellazione. Vi è l’inspiegabile e tendenzialmente masochistica negazione della sussistenza di un diritto di cui, come ho dimostrato all’inizio, è del tutto già acclarata l’esistenza, ribadita da autorevoli fonti contenute nelle pubblicazioni giuridiche della Siae stessa. A fronte di tale capziosa e infondata premessa, poi, vi è l’invocazione da parte di MIdj di un fantomatico e inopinato “intervento legislativo” . Devo dire, con l’esperienza che mi deriva da anni di studio di questa materia, che tutto ciò mi sembra assai improduttivo, anche perché, repetita iuvant, non vi è alcun bisogno di un intervento legislativo per un diritto già riconosciuto.
 
Giungiamo infine all’altro nocciolo della questione, che è il modello Sacem (“riconoscere una indennità economica ogni volta che si improvvisa”, scrive Midj anche se poco prima compare antiteticamente: “senza suggerire sotterfugi e/o espedienti per ottenere il riconoscimento economico di fatto dell’improvvisazione”).      
Tale modello prevede la costituzione di un registro speciale di improvvisatori accreditati (solo di jazz!) che andrebbero a percepire una indennità economica (una “provvidenza”, un “bonus”, non il diritto d’autore – non essendoci individuazione di un’opera) ogni qual volta essi dichiarassero di aver improvvisato: Che l’improvvisazione avvenga, non avvenga, o avvenga con contributi “ipercodificati” (Il termine è di Caporaletti) e quindi non originali, non sarà mai dato sapere.
Questa è certamente un’ulteriore via possibile, con tutte le perplessità e le zone d’ombra che porterebbe con sé. Ma questo sistema è ALTRO rispetto al concetto di diritto d’autore sulle opere dell’ingegno create ex-tempore. Può anche implementare lo stesso sistema del diritto d’autore, ma non sostituirlo o prenderne a prestito il nome.

Il “diritto di improvvisazione”, dunque, non è altro che una locuzione di comodo per indicare il diritto riconosciuto all’autore di tutelare le proprie opere improvvisate. 
Ed è pienamente esercitabile.
Per ulteriori approfondimenti rimando al saggio pubblicato.

Luca Ruggero Jacovella




mercoledì 18 febbraio 2015

"Il Diritto di Estemporizzazione" - una proposta di legge



La seguente proposta è stata presentata in data 18 Febbraio 2015 alla 7a Commissione del Senato della Repubblica:
Proposta di introduzione del
“DIRITTO DI ESTEMPORIZZAZIONE
(Equo compenso – Diritti Connessi)
Elaborata da Luca Ruggero Jacovella per SOS MUSICISTI

Presentazione:

L’elaborazione di uno speciale e nuovo diritto connesso per gli “artisti interpreti esecutori” nasce dall’urgenza di compensare adeguatamente una specifica attività della musica dal vivo, altamente creativa e generatrice di opere dell’ingegno tangibili, ma non contemplata dalle vigenti normative, in quanto risalenti a periodi antecedenti l’uso preponderante degli smartphone con applicazioni multimediali. Lo studio della moderna scienza musicologica (specificatamente la “teoria della formatività audiotattile”), già recepita dal MIUR attraverso Decreti Ministeriali che hanno rinominato ad hoc i dipartimenti di studio nei Conservatori musicali, ha evidenziato l’anacronistica lacuna normativa oggetto del presente documento.

Il performer che si esibisce dal vivo in contesti musicali-stilistici ed espressivi di tipo “popular” e “jazz” (termini molto diffusi per le quali però la corretta indicazione tassonomica è “musiche audiotattili”), “estemporizza” dei modelli figurali/astratti di opere (spartiti a “basso potenziale informativo”, o modelli mnemonici), creando sul momento (ex-tempore) l’opera sonora non scritta.
Lo spartito in commercio di "Nel blu dipinto di blu"
Tale realizzazione udibile non può essere mai uguale alla precedente, e mai ripetuta in maniera identica. Ciò a prescindere dal livello tecnico e dal valore artistico soggettivo.

Il pubblico, come dimostrato da un nostro sondaggio (vedi grafici allegati), ha una evidente abitudine, ormai consolidata, a filmare la quotidianità, ed in particolar modo, ancor più, le performance artistiche, spesso condividendole in tempo reale sui social network.  
Tale azione, “fissa” de facto l’opera sonora estemporizzata, conferendole statuto testuale inamovibile, reificandola come la scrittura.
  
Il file multimediale, ancorchè realizzato amatorialmente e senza scopo di lucro, viene sovente diffuso in maniera virale, e diventa surrogato e sostituto di un’opera dell’artista acquistata in maniera ordinaria. Una sorta di “appropriazione” di un momento artistico irripetibile. Questa “cattura” dell’opera estemporanea non è ovviamente controllabile, non è possibile inibirla da parte del performer o del titolare del locale, e determina una certa diminuzione di entrate economiche dell’artista per mancate vendite di lavori discografici, e per una fruizione sempre più decontestualizzata (“casalinga”) dell’evento spettacolistico.

La legge sull’equo compenso fa sì che vengano ogni anno raccolti circa 117 milioni di euro per “copia privata” da SIAE, prelevandoli alla fonte sulle vendite di dispositivi dotati di memorie, e distribuiti poi (come compensazione per i minori introiti derivati da riproduzione delle opere) tra autori, produttori, interpreti ed esecutori di videofonogrammi “prodotti” e commercializzati, editori,  e da SIAE stessa per l’attività di raccolta. 

Del tutto non considerati, quale anello debole della filiera, i musicisti performer che diffondono dal vivo le opere dell’ingegno attraverso il loro apporto creativo, generativo di testualità, in una mediazione psico-fisica, scientificamente individuata col termine di  Principio Audiotattile”.




Il sondaggio informale lanciato da SOS Musicisti:

Nei due grafici sono rappresentate le risposte di un campione di musicisti ad un sondaggio informale somministrato su facebook con strumenti Google Drive (I risultati completi sono a disposizione per essere analizzati).
Riassumendo, il 99% degli intervistati afferma di essere stato filmato dal pubblico durante le esibizioni dal vivo; e l’88% di aver ritrovato il video di una propria esibizione su youtube:





 

Schema logico – giuridico e scientifico del “Diritto di Estemporizzazione”:


  • Considerata la Direttiva Europea 92/100/CEE;

  • Visto il D.Lgs. 16 novembre 1994, n. n. 685, di attuazione della Direttiva 92/100/CEE  (diritti connessi al diritto d’autore in materia di proprietà intellettuale, il quale ha riformato la l.d.a. attribuendo anche agli artisti diritti esclusivi di utilizzazione economica relativi alla fissazione della propria interpretazione o esecuzione);
  • Considerato il decreto legislativo di recepimento della Direttiva 29/2001 del 29 aprile del 2003, inerente larmonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione;
  • Considerato che La legge sul diritto d’autore dedica agli artisti interpreti ed esecutori gli articoli da 80 a 85, e li identifica come “gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque modo opere dell’ingegno, siano esse tutelate o di dominio pubblico” (art. 80 l.d.a.);

  • Considerato l’art. 80 comma 2 novellato, che riconosce agli artisti, indipendentemente dalla eventuale retribuzione spettante per le loro prestazioni artistiche dal vivo, tra gli altri i diritti esclusivi di:

  1. autorizzare la fissazione delle loro prestazioni artistiche;
  2. autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, della fissazione delle loro prestazioni artistiche;
  3. autorizzare la comunicazione al pubblico, in qualsivoglia forma e modo, ivi compresa la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, delle proprie prestazioni artistiche dal vivo, nonché la diffusione via etere e la comunicazione via satellite delle prestazioni artistiche dal vivo, a meno che le stesse siano rese in funzione di una loro radiodiffusione o siano già oggetto di una fissazione utilizzata per la diffusione. Se la fissazione consiste in un supporto fonografico, qualora essa sia utilizzata a scopo di lucro, è riconosciuto a favore degli artisti interpreti o esecutori il compenso di cui all’art. 73; qualora non sia utilizzata a scopo di lucro, è riconosciuto a favore degli artisti interpreti o esecutori interessati l’equo compenso di cui all’art. 73-bis;
  4. autorizzare la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, delle fissazioni delle proprie prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni; (ecc ….);

  • Considerato l’avvento dei primi Iphone Apple, nell’anno 2007, come “smartphone” di massa, e dotati di dispositivi multimediali di videoregistrazione e di immediata condivisione sui social network (youtube, facebook, twitter, ecc …); prendendo atto quindi che le leggi, i Decreti e le Direttive sono tutte state concepite in data antecedente alla immissione sul mercato degli smartphone e al loro utilizzo diffuso;
  • Considerata la circostanza che l’utilizzo di smartphone con applicazioni multimediali, da parte del pubblico, avviene ormai regolarmente durante concerti, spettacoli e trattenimenti al fine di filmare, condividere in tempo reale, e pubblicare sui social network le prestazioni artistiche (uso che non è possibile controllare o limitare da parte dei performer impegnati nello svolgimento del loro lavoro) (vedi esiti sondaggio);

  • Considerata la Legge che reca “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura…” (testo coordinato 31.05.2014 n° 83 , G.U. 30.07.2014), nella quale si liberalizza l’uso di dispositivi fotografici per riprodurre e divulgare i beni culturali (“foto libere nei musei”), quale presa d’atto dell’uso di tali dispositivi anche nella quotidianità della fruizione artistica;
  • Visto il Decreto del MIBACT che ha sancito gli adeguamenti dei compensi per copia privata - DECRETO 20 giugno 2014 (Determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi ai sensi dell’art. 71-septies della legge 22  aprile 1941, n. 633. (14°05171)  (GU n.155 del 7-7-2014) );
  • Considerata l’entità dei compensi per copia privata raccolti da SIAE pari ad € 117.500.000 come da bilancio preventivo 2015, pubblicato dallo stesso ente;

  • Considerata la nozione della “teoria di formatività audiotattile” del musicologo Vincenzo Caporaletti, delineata dal 2000 attraverso numerose pubblicazioni riconosciute dalla comunità scientifica e recepita da Decreti del MIUR[1]:  il performer  “estemporizza”[2] un’opera musicale annotata dall’autore con testo notazionale a “basso potenziale informativo”, decodificandola e ricodificandola in fase poietica (strategia creatrice) attraverso il proprio apporto intellettuale, artistico, e pisco-fisico, e così facendo forma il testo dell’opera sonora udibile (funzione costitutiva). L’opera sonora, così costituitasi, viene cristallizzata e resa tangibile (statuto testuale) attraverso la fono-video fissazione (cd. “codifica neoauratica”). La performance creativa del cd. “artista interprete esecutore” (art 80 L 633/41), attraverso la registrazione audio-video, viene perciò reificata nello stesso senso della scrittura, trasponendola dalla sfera dell’evenemenzialità a quella dell’oggettualità.

  • Considerati due Decreti Ministeriali che, recependo la “teoria di formatività audiotattile”, hanno modificato gli indirizzi di studio e le denominazioni dei dipartimenti:
  1. Decreto Ministeriale 483 del 22/01/2008 del Ministero dell'Università e della Ricerca (MIUR); 
  2. Decreto Ministeriale del 3/07/2009 emanato dal Ministero dell'Università e della Ricerca, nel quale si individuano, fra le aree disciplinari, le “discipline interpretative del jazz, delle musiche improvvisate e audiotattili”
  • Considerato l’art 27 c.2 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, che recita: “Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore”;

Tutto ciò premesso e considerato, 

SI RICHIEDE INTERVENTO LEGISLATIVO atto ad ampliare la tutela economica per i diritti connessi degli “artisti interpreti esecutori”, prevedendo  l’equo compenso per utilizzazioni non a scopo di lucro (art 73-bis l.d.a.) anche per le fissazioni di “estemporizzazioni” rese da performer firmatari dei programmi musicali SIAE obbligatori (mod.107) nello specifico ambito dei “Permessi per Spettacoli e Trattenimenti” di tipo cd. “Trattenimenti/già Concertini” e  cd. “Spettacoli di musica jazz”.

Tali compensi andranno ad essere individuati, e regolati attuativamente, tra gli importi complessivi che la SIAE incassa ogni anno, per legge, dai produttori di dispositivi elettronici, per l'eccezione di "copia privata" (art. 71 - septies l.d.a.).

Nel contempo, si ritiene necessaria una revisione/abolizione dell’art. 85 bis del TULPS (articolo aggiunto dall'art. 21 del Decreto Legislativo 16  marzo 2006, n.140) in quanto insostenibile nell’epoca degli smartphone e dei social network.

       (Luca Ruggero Jacovella - 2015)


[1] Decreto Ministeriale emanato dal M.I.U.R. il 3 Luglio 2009, nel quale si individuano, fra le aree disciplinari, le “discipline interpretative del jazz, delle musiche improvvisate e audiotattili”
[2]Estemporizzazione” : forma del processo costitutivo di codifica testuale nelle musiche in cui agisce il Principio Audiotattile (Caporaletti, I Processi improvvisativi nella musica, Lim, 2005)
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